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Diritto della proprietà intellettuale

Wise Mind Place assiste i suoi utenti guidandoli in ogni fase di sviluppo e tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

Wise Mind Place, grazie alla collaborazione di professionisti specializzati nel settore, assiste i suoi utenti guidandoli in ogni fase di sviluppo e tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Ci occupiamo in particolar modo di fornire consulenza in materia di brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità, disegni e modelli, marchi d’impresa e altri segni distintivi, know-how, diritto d’autore e diritti a quest’ultimo connessi (tra gli altri, anche per la tutela del software e delle banche dati).

Tale servizio è attivo fin dalle primissime fasi di costituzione dei diritti (anche attraverso la redazione di pareri per la soluzione di problemi specifici o l’individuazione di linee strategiche), sia in quella negoziale e contrattuale relativa, da un lato, allo sviluppo di soluzioni innovative o creazioni originali (ad esempio, attraverso la redazione di contratti di ricerca e sviluppo) e, dall’altro, allo sfruttamento sul mercato dei diritti di proprietà intellettuale e industriale (anche attraverso contratti di cessione o licenza, contratti di distribuzione, di edizione e/o di concessione dello sfruttamento di opere dell’ingegno).

I nostri esperti pongono particolare attenzione alla tutela di diritti di proprietà industriale e intellettuale e al contrasto di condotte di concorrenza sleale, sia in fase stragiudiziale (attraverso la redazione di lettere informative o di diffida), sia in fase giudiziale (in via d’urgenza e ordinaria, tanto in sede civile quanto penale), nonché tramite lo svolgimento di attività preventive e di sorveglianza del mercato per la lotta alla contraffazione (tra gli altri, mediante i servizi di sorveglianza doganale).

Perché i nostri utenti siano sempre informati e consapevoli di quanto hanno bisogno per portare avanti i propri progetti forniamo di seguito alcune definizioni che riguardano i diversi tipi di brevetti che si possono ottenere o depositare. 

Tipologie di brevetti

Brevetto per invenzione industriale

Ha ad oggetto una soluzione nuova e originale a un problema tecnico, che possa essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria.

La soluzione tutelata dal brevetto per invenzione può essere realizzata e/o commercializzata esclusivamente dal titolare dello stesso (o da soggetti da quest’ultimo appositamente autorizzati).
Può riguardare un prodotto (vale a dire uno specifico bene, ad esempio rappresentato da un dispositivo o da un macchinario) o un procedimento (vale a dire un metodo per la realizzazione di un prodotto).

I requisiti per ottenere un brevetto per invenzione industriale sono:

  1. novità: la soluzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica (che comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto);
  2. attività inventiva: la soluzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo (vale a dire, un tecnico abituato a operare nello specifico settore nel quale l’invenzione si colloca): non deve quindi trattarsi di una soluzione ovvia o banale;
  3. applicazione industriale: la soluzione deve poter essere oggetto di realizzazione e utilizzo in campo industriale;
  4. liceità: la soluzione non deve essere contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Oltre a ciò, non può costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale qualcosa che già esiste in natura e che viene semplicemente scoperto.

La protezione derivante dalla registrazione decorre dalla data di presentazione della domanda di brevetto, dura 20 anni e non può essere rinnovata.

Si tratta della forma di protezione più forte, attribuita esclusivamente alle soluzioni dotate di un alto grado di innovazione.

Brevetto per modello di utilità

Il brevetto per modello di utilità previsto dalla normativa italiana protegge un modello nuovo e originale che fornisce a macchine, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Conferisce al suo titolare (o a soggetti da quest’ultimo autorizzati) il diritto esclusivo di realizzare e/o commercializzare quel particolare modello.

I requisiti per ottenere un brevetto per modello di utilità sono:

  1. novità: il modello non deve essere già compreso nello stato della tecnica (che comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto, nonché il contenuto delle domande di brevetto depositate prima di tale data, anche se non ancora pubblicate);
  2. originalità: il modello deve attribuire alle macchine, agli strumenti, agli utensili e/o agli oggetti di uso in genere a cui si riferisce una particolare efficacia o comodità di applicazione;
  3. applicazione industriale: il modello deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
  4. liceità: il modello non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

La protezione derivante dalla registrazione decorre dalla data di presentazione della domanda di brevetto, dura 10 anni e non può essere rinnovata.

Si tratta di una forma di protezione leggermente ridotta rispetto al brevetto per invenzione, anche in ragione del minore apporto innovativo previsto per questo genere di creazioni.

Disegni o modelli

Proteggono l’aspetto di un prodotto, o di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Per poter essere tutelato, un disegno o modello deve essere dotato di:

  1. novità: nessun disegno o modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione;
  2. carattere individuale: l’impressione suscitata dal disegno o modello nell’utilizzatore informato (inteso come un soggetto che utilizza abitualmente la tipologia di prodotti nei quali il modello viene incorporato) differisce dall’impressione generale suscitata da un disegno o modello precedentemente divulgato;

Per la valutazione dei requisiti di novità e carattere individuale occorre tenere conto della nozione di divulgazione, da intendersi come la pubblicazione, l’esposizione, l’uso in commercio o ogni altra forma di diffusione al pubblico per cui, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato. Il disegno o modello non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

    3. liceità: il disegno o modello non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

I disegni o modelli possono essere protetti sia mediante la registrazione, sia mediante un utilizzo di tipo qualificato, secondo quanto riportato di seguito.

       a. Disegno o modello registrato

Il disegno o modello registrato deve essere dotato dei requisiti di novità, carattere individuale e liceità.

La protezione derivante dalla registrazione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda, dura 5 anni e può essere prorogata alla scadenza per identici periodi, fino ad un massimo di 25 anni.

Il disegno o modello registrato fornisce una tutela che si estende a tutto ciò che suscita nell’utilizzatore informato la medesima impressione generale.

      b. Disegno o modello non registrato

Per essere tutelato, il disegno o modello non registrato, oltre a possedere i requisiti di novità, carattere individuale e liceità, deve essere stato oggetto di una divulgazione dimostrabile.

La tutela del disegno o modello non registrato prescinde dal deposito di una domanda di registrazione, in quanto essa decorre in modo automatico a partire dalla prima divulgazione del disegno o modello.

La protezione decorre dalla data della prima divulgazione al pubblico, dura 3 anni e non è rinnovabile.

Il disegno o modello non registrato fornisce una tutela limitata esclusivamente a tutto ciò che costituisce copiatura pedissequa di un disegno o modello protetto.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002, entro 12 mesi dalla prima divulgazione del disegno o modello non registrato, il titolare del diritto può effettuare il deposito di una domanda di registrazione per beneficiare della più estesa tutela prevista per i disegni o modelli registrati.

Marchio 

Il marchio è un segno che può essere costituito, ad esempio, da parole, lettere, immagini, forme e suoni, utilizzato per contraddistinguere un determinato prodotto e/o servizio.

Per essere tutelato, il segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti:

  1. novità: il segno non deve essere:
    1. identico o simile a un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini;
    2. identico o simile a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio o altro segno distintivo utilizzato da terzi;
    3. identico a un marchio già registrato da altri.
  2. carattere distintivo:  il segno deve consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato e non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nella prassi commerciale;
  3. liceità, il segno non deve:
    1. contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
    2. essere idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi che contraddistingue;
    3. costituire una violazione di un altrui diritto di proprietà intellettuale o industriale e/o di altri diritti di terzi.

La registrazione di marchio ha una durata di 10 anni a partire dalla data di presentazione della domanda e può essere prorogata per identici periodi senza alcun limite di tempo.

Diritto d'autore

Il diritto d’autore tutela le opere frutto di un'attività intellettuale dotate di carattere creativo che appartengono, tra le altre, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative (compresa la fotografia), all’architettura, al teatro e al cinema, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il diritto d’autore non richiede alcuna formalità, ma viene riconosciuto automaticamente al momento della creazione dell’opera.

Questa forma di tutela attribuisce all’autore sia diritti di utilizzazione economico dell’opera (la cui durata può arrivare fino a 70 anni dopo la morte dell’autore), sia diritti morali (la cui durata non è sottoposta ad alcun limite e che si trasmettono per via ereditaria).

Per godere della relativa protezione, l’opera dell’ingegno deve essere dotata del requisito del carattere creativo. Quest’ultimo si identifica comunemente con la novità e l'originalità dell'opera: la novità è rappresentata dalla presenza di elementi che distinguono l'opera da altre dello stesso genere, mentre l’originalità deriva dal fatto che l'opera deve costituire un’espressione della personalità dell'autore.

N.B.: prima di richiedere un preventivo verifica che non esista già un brevetto o un marchio che sia identico o simile al tuo. Puoi farlo comodamente dalla nostra pagina dei servizi.